CHI DEVE PAGARE L’ICI?
L’ICI DEVE ESSERE PAGATA:
- dai proprietari di fabbricati,aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento(usufrutto,uso,abitazione,enfiteusi e superficie)sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
COME SI PAGA l’ICI?
Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate:
- la prima entro il 16 giugno (acconto) pari al 50% dell’imposta dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta effettivamente dovuta per l’anno in corso.
Il pagamento può essere effettuato anche in unica soluzione per l’intero anno entro la data di versamento dell’acconto, ovvero 16 giugno.
Il versamento deve essere effettuato tramite c/c n. 88693478 intestato a Equitalia Gerit Spa Anzio - rm - ICI (aggiornamento giugno 2008).
Dal 2007 il pagamento dell’ICI può essere effettuato anche tramite modello F24, indicando come codice comune A323.
COME SI DETERMINA L’ICI DA PAGARE?
L’imposta da pagare sull’immobile posseduto viene determinata applicando alla base imponibile, cioè al valore del fabbricato, dell’area fabbricabile o del terreno agricolo, l’aliquota vigente nell’anno di imposizione nel comune dove è situato l’immobile.
COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE?
Per quanto concerne i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla loro rendita catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali: A (abitazioni); C (magazzini,depositi,laboratori, ecc), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici,alberghi,teatri,banche,ecc) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
In tutti i casi, il risultato di queste moltiplicazioni deve essere maggiorato del 5% per effetto della Legge collegata alla Finanziaria per il 1997,che ha rivalutato le rendite catastali urbane ai fini ICI con decorrenza 1° gennaio 1997.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che non hanno rispettato il termine ultimo per il pagamento dell’imposta, se si ravvedono entro 30 giorni, devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75% più gli interessi del 2,75% annuo, calcolato per i giorni di ritardo.
Se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni, ma entro il termine per la successiva dichiarazione (se dovuta) ovvero entro un anno dalla data dell’infrazione, la sanzione sale al 6% più più gli interessi del 2,75% annuo, calcolato per i giorni di ritardo.
Le somme relative all’imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente,usando l’ordinario bollettino con caratteri in rosso.
L’imposta dovuta và indicata esattamente nelle caselle descrittive, mentre l’intero importo (imposta+sanzione+interessi) và riportata nel totale del bollettino: |