Imposta Comunale sugli Immobili Canone Ocuupazione Spazi e Aree Pubbliche Pubblicità

1) Come viene determinata la tariffa da applicare per le utenze domestiche detenute da nuclei familiari non residenti?

L'Amministrazione comunale ha ritenuto congruo e opportuno, in riferimento ai calcoli per la determinazione della tariffa, applicare alle utenze domestiche appartenenti a nuclei familiari non residenti, l'importo corrispondente a due persone, indifferentemente dall'effettiva composizione del nucleo familiare.

2) A quale data si riferisce la situazione anagrafica su cui viene determinata la tariffa da applicare alle utenze domestiche residenti?

Il regolamento comunale prevede che la situazione anagrafica da prendere in considerazione per il calcolo delle tariffe (da effettuarsi entro l'approvazione del bilancio di previsione) è quella al momento dell'approvazione delle tariffe stesse (presumibilmente 31/12). Le variazioni in corso di anno, sia in aumento che in diminuzione, relativamente agli spostamenti anagrafici, hanno effetto esclusivamente nei conteggi relativi alla annualità successiva.

3) Come si calcola l’importo dovuto per le utenze domestiche?

L’importo dovuto per le utenze domestiche è determinato sia dalla superficie che dal numero dei componenti il nucleo familiare, il quale con la nuova normativa ha sicuramente un maggior peso, in base alla tabella delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.
Esempio:
Utenza di 2 persone – mq 70
Calcolo            ( €. 0,32 x 70 ) + €. 143,74 = €. 166,14 + 10% IVA + 5% Add.le Prov.le

Utenza di 3 persone – mq 100
Calcolo            ( €. 0,35 x 100 ) + €. 184,81 = €. 219,81 + 10% IVA + 5% Add.le Prov.le

4) A chi spettano le riduzioni per produzione di rifiuti speciali?

I rifiuti speciali, ovvero i rifiuti derivanti da utenze non domestiche, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, con esclusione dei rifiuti ritenuti pericolosi ai sensi della normativa vigente, per i quali si conferma l’esclusione dalla tassazione delle superfici sulle quali tali rifiuti vengono prodotti.
Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività, non sia possibile distinguere oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, rispetto a quella dove si producono rifiuti solidi urbani o assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività ridotta delle seguenti percentuali, da applicarsi sulle tariffe totali, in relazione alla categoria di appartenenza previa presentazione annua del contratto stipulato con apposita ditta autorizzata allo smaltimento:

  1. Attività industriali con capannone di produzione (cat. 20) e attività artigianali di produzione beni specifici (cat. 21) ------------------36%
  2. Carrozzerie (cat. 19)---------------------------------------------------30%
  3. Autofficine in genere ed elettrauto (cat. 19)------------------------25 %
  4. Distributori di carburante (cat. 4) -----------------------------------25%
  5. Attività artigianali tipo bottega (cat. 18)----------------------------20 %
  6. Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari (cat. 11)-------20 %
  7. Supermercati (cat. 25)--------------------------------------------------10 %
  8. Ipermercati di generi misti (cat 28)-----------------------------------20 %

Per le utenze non comprese nell’elenco di cui al comma 2, che hanno diritto all’agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell’analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità si applica una riduzione del 10%.
Presupposto della esenzione o della riduzione è la presentazione della prova dello smaltimento autonomo dei rifiuti di cui ai commi precedenti. Tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.) da presentare al servizio politiche delle entrate che si avvarrà del parere obbligatorio dell’U.O. Ambiente.